Domande più frequenti sull'amianto
L’amianto, chiamato anche asbesto, è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. Tra questi silicati, i più diffusi sono: la Crocidolite (amianto blu), l’Amosite (amianto bruno), l’Antofillite, l’Actinolite, la Tremolite, il Crisotilo (amianto bianco). Le fibre di amianto sono molto addensate ed estremamente sottili. La struttura fibrosa conferisce all’amianto sia una notevole resistenza meccanica sia un’alta flessibilità ‘amianto resiste al fuoco e al calore, all’azione di agenti chimici e biologici, all’abrasione e all’usura (termica e meccanica). E’ facilmente filabile e può essere tessuto. E’ dotato inoltre di proprietà fonoassorbenti oltre che termoisolanti. Si lega facilmente con materiali da costruzione e con alcuni polimeri. Perciò l’ amianto è un minerale praticamente indistruttibile, non infiammabile, molto resistente all’attacco degli acidi, flessibile, resistente alla trazione, dotato di buone capacità assorbenti, facilmente friabile.
Nei prodotti, manufatti e applicazioni, in cui l’amianto è presente, le fibre possono essere libere o debolmente legate: si parla in questi casi di amianto in matrice friabile, oppure possono essere fortemente legate in una matrice stabile e solida (come il cemento-amianto o il vinil-amianto): si parla in questo caso di amianto in matrice compatta. L’amianto in matrice friabile può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale. L’amianto compatto invece quando può essere sbriciolato o ridotto in polvere solamente con l’impiego di attrezzi meccanici manuali o funzionanti anche ad alta velocità (dischi abrasivi, frese, ecc.).
L’amianto è nocivo per la salute dell’uomo per la capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre potenzialmente inalabili. E l’esposizione a tali fibre è responsabile di patologie gravi ed irreversibili prevalentemente dell’apparato respiratorio. I più pericolosi sono i materiali friabili i quali si possono ridurre in polvere con la semplice azione manuale e, a causa della scarsa coesione interna, possono liberare fibre spontaneamente (soprattutto se sottoposti a vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni d’acqua) o se danneggiati nel corso di interventi di manutenzione. L’amianto compatto invece per sua natura non tende a liberare fibre (il pericolo sussiste solo se segato, abraso o deteriorato).
L’esposizione alle fibre di amianto è associata a malattie dell’apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi). L’asbestosi è una grave malattia respiratoria che per prima è stata correlata all’inalazione di fibre d’amianto, caratterizzata da fibrosi polmonare a progressivo aggravamento che conduce ad insufficienza respiratoria con complicanze cardiocircolatorie. Il carcinoma polmonare, che è il tumore maligno più frequente, si verifica anche per esposizioni a basse dosi. Il fumo favorisce di molto la probabilità di contrarre la malattia. Il mesotelioma della pleura è un tumore altamente maligno della membrana di rivestimento del polmone (pleura) che è fortemente associato alla esposizione a fibre di amianto anche per basse dosi.
Le caratteristiche proprie del materiale e il costo contenuto ne hanno favorito un ampio utilizzo industriale. Pertanto per anni è stato considerato un materiale estremamente versatile a basso costo. Esso è stato utilizzato in modo massiccio nel passato per le sue ottime proprietà tecnologiche e per la sua economicità. Tra gli innumerevoli prodotti contenenti amianto si ricordano, solo per citarne alcuni: corde, nastri e guaine per la coibentazione di tubazioni, di cavi elettrici vicini a sorgenti di calore intenso come forni, caldaie, ecc.; tessuti per il confezionamento di tute protettive antifuoco, coperte spegnifiamma, ecc.; carta e cartoni utilizzati come barriere antifiamma, ecc.; pannelli di fibre grezze compresse impiegati per la coibentazione di tubazioni; filtri costruiti con carta di amianto, o semplicemente con polvere compressa, utilizzati nell’industria chimica ed alimentare. Inoltre, dall’impasto con altri materiali si ottenevano l’amianto a spruzzo, utilizzato: come isolante termico nei cicli industriali con alte temperature (es. centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgica, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie); come isolante termico nei cicli industriali con basse temperature (es. impianti frigoriferi, impianti di condizionamento); come isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici. E’ stato impiegato, inoltre, nel settore dei trasporti per la coibentazione di carrozze ferroviarie, di navi, di autobus, ecc..
L’accertamento può essere eseguito in base all’aspetto del materiale, all’eventuale marchiatura, alle conoscenze tecniche di chi esegue l’accertamento oppure può essere eseguito da un laboratorio opportunamente ed adeguatamente attrezzato.
Dal 1994 sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.
Ai sensi dell’articolo 12 comma 5 della Legge 257/92, presso le unita’ sanitarie locali e’ istituito un registro nel quale e’ indicata la localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unita’ sanitarie locali i dati relativi alla presenza di tali materiali. Anche l’Ente pubblico deve provvedere all’individuazione della presenza di amianto relativamente alle strutture di propria competenza e presentare l’autonotifica.
Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie: 1) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; 2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; 3) una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densita’ (cemento-amianto), pannelli a bassa densita’ (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi. (D.M. 6/09/1994).
Una volta individuate le strutture edilizie su cui intervenire, sara’ opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali, articolare un finalizzato programma di ispezione, che si puo’ cosi’ riassumere: 1) Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull’edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l’impresa edile appaltatrice. 2) Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto. 3) Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente. 4) Campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto. 5) Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto. 6) Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede. (D.M. 6/09/1994).
Dipende dalle modalità di accertamento. Nel caso di accertamento mediante richiesta di specifiche dei materiali al produttore o all’installatore, o non vi sono costi o questi sono limitati alle spese vive. Se l’accertamento viene eseguito da tecnici competenti con o senza l’ausilio di eventuali analisi di laboratorio, i costi sono quelli derivanti da tali consulenze o prestazioni.
Ci si può rivolgere ad un tecnico competente che sia anche un Coordinatore Amianto, abilitato ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 257/92 e articolo 10 del D.P.R. 8/08/1994, ovvero in possesso di titolo di abilitazione rilasciato da parte delle Regioni o Province autonome, attestante la partecipazione ad un corso specifico e superamento della verifica finale. Tale corso, di livello gestionale, è rivolto a chi dirige le attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto.
Ai sensi dell’articolo 12 comma 5 della Legge 257/92, presso le unita’ sanitarie locali e’ istituito un registro nel quale e’ indicata la localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unita’ sanitarie locali i dati relativi alla presenza di tali materiali. Anche l’Ente pubblico deve provvedere all’individuazione della presenza di amianto relativamente alle strutture di propria competenza e presentare l’autonotifica.
L’ASL effettua i sopralluoghi soltanto nell’ambito delle attività di accertamento e controllo di propria competenza.
Le Aziende Sanitarie Locali forniscono informazioni generali sulla problematica amianto. Al fine di approfondire aspetti specifici o particolari occorre eventualmente rivolgersi ad un tecnico competente che accerti ed indichi gli eventuali interventi da adottare.
Una volta individuate le strutture edilizie su cui intervenire, sara’ opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali, articolare un finalizzato programma di ispezione, che si puo’ cosi’ riassumere: 1) Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull’edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l’impresa edile appaltatrice. 2) Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto. 3) Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente. 4) Campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto. 5) Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto. 6) Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede (allegato 5), da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell’edificio. (D.M. 6/09/1994).
Ai sensi dell’art. 12. del D.P.R. 8/08/1994, il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi: a) Dati relativi al proprietario dell’edificio (cognome e nome; data e luogo di nascita;residenza; telefono; denominazione della societa’ (per le societa’ indicare i dati del legale rappresentante) (per i condomini indicare i dati dell’amministratore); sede; partita IVA; telefono, telefax; codice fiscale. b) Dati relativi all’edificio (indirizzo; uso a cui e’ adibito;tipo di prefabbricato; prefabbricato; parzialmente prefabbricato;tradizionale;interamente metallico;in metallo e cemento; in amianto-cemento; non metallico; data di costruzione; area totale mq; numero piani; numero locali; ditta costruttrice (denominazione,indirizzo, telefono); se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono); numero occupanti; ditta/e incaricata/e della manutenzione. c) Dati relativi ai materiali contenenti amianto (indicare il tipo di materiale e l’estensione)materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; pannelli interni; altri materiali. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unita’ abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso. Anche sulla base delle risposte ricevute, le unita’ sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalità di tale parte del censimento.
Tutti gli edifici nei quali è accertata la presenza di amianto devono essere censiti a prescindere dalla tipologia di attività che vi è svolta.
Ai fini della responsabilità generale sul problema amianto, compete l’obbligo di gestione del rischio a tutti i proprietari di immobili e cose contenenti amianto (anche cemento amianto) in quanto responsabili di eventuali danni causati o provocati dalla dispersione di fibre di amianto. In particolare per l’amianto friabile compete l’obbligo di comunicarne la presenza alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio e di attuare una serie di azioni in tempi brevi che consentano di accedere e di stazionare nei locali in sicurezza. In caso di presenza di manufatti o prodotti contenenti amianto (specialmente se di tipo friabile) deve essere eseguita anche una valutazione del rischio mirata alla scelta del possibile metodo di bonifica più efficace – da adottare all’occorrenza – al fine di eliminare o comunque minimizzare la esposizione degli occupanti siano essi lavoratori o cittadini.
Le tecniche d’intervento per i materiali contenenti amianto sono tre e precisamente: rimozione, incapsulamento e confinamento. La rimozione elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell’edificio. In genere richiede l’applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell’amianto rimosso. L’incapsulamento è un trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l’aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Con tale intervento il materiale contenente amianto permane nell’edificio e pertanto è necessario i mantenere un programma di controllo e manutenzione. Il confinamento consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all’interno del confinamento. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l’amianto rimane nell’edificio. La scelta tra queste tipologie d’intervento è legata al tipo ed alle condizioni del materiale, alla sua ubicazione, alla volontà della proprietà di eliminare alla radice il rischio o mantenerlo in modo controllato (attività di controllo e manutenzione).
Lo smaltimento deve avvenire in una discarica autorizzata specificatamente per la tipologia del rifiuto prodotto. Ulteriori notizie e informazioni relative alle operazioni di smaltimento possono essere chieste al Settore Ambiente della Provincia territorialmente competente avendo l’Ente la competenza diretta sulla materia.
Occorre interpellare imprese abilitate iscritte all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 (sottocategorie 10a e 10b). Il personale di tali imprese deve essere abilitato ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 257/92 e articolo 10 del D.P.R. 8/08/1994, ovvero in possesso di titoli di abilitazione rilasciati da parte delle Regioni o Province autonome attestanti la partecipazione a corsi specifici e superamento della verifica finale. Tali corsi sono a livello: a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica; b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica.